IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Cessazione dal servizio 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, prima del comma 1 e' anteposto il seguente: "01. I collocamenti a riposo per limiti di eta' del personale del comparto "Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ovvero al termine del periodo di trattenimento in servizio. A tal fine non occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.".