IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
  Visto  l'articolo  509  del  decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
351;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 settembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Cessazione dal servizio
  1.  All'articolo  1  del decreto del Presidente della Repubblica 28
aprile 1998, n. 351, prima del comma 1 e' anteposto il seguente:
  "01.  I  collocamenti a riposo per limiti di eta' del personale del
comparto  "Scuola  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato
decorrono  dall'inizio  dell'anno  scolastico o accademico successivo
alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta' ovvero al
termine  del  periodo  di  trattenimento  in servizio. A tal fine non
occorre un provvedimento formale dell'Amministrazione.".